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Regolamento CEE n° 3118/93
REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 del CONSIGLIO - 25 ottobre 1993
che fissa le condizioni per lammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro
Articolo 1
1. Qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale sia titolare della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominati, rispettivamente, «trasporti di cabotaggio» e «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. 2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di questultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dellallegato della prima direttiva (1) è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria. 3. Lammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dellallegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione. 4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di questultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dellallegato della prima direttiva. La Commissione adotta le modalità dapplicazione del presente paragrafo.
Articolo 2
1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui allart. 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nellambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo larticolo 1, paragrafo 3. Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui allallegato I. Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 30.000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi, esso è aumentato annualmente del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1995. 2. Unautorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese. Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui allallegato II. 3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri: __________________________________________________________________________ 1994 1995 1996 1997 1° gennaio 1998 30 giugno 1998
Belgio 2593 3371 4383 5698 3704 Danimarca 2516 3271 4253 5529 3594 Germania 4252 5528 7187 9344 6074 Grecia 1146 1490 1937 2519 1638 Spagna 2688 3495 4544 5908 3841 Francia 3516 4571 5943 7726 5022 Irlanda 1169 1520 1976 2569 1670 Italia 3520 4576 5949 7734 5028 Lussemburgo1207 1570 2041 2654 1726 Paesi Bassi 3662 4761 6190 8047 5231 Portogallo 1525 1983 2578 3352 2179 Regno Unito 2206 2868 3729 4848 3152
Articolo 3 1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui allarticolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio. 2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dallautorità o dallorganismo competenti dello Stato membro di stabilimento. Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento. 3. Lautorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore: Essa non può essere da questultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta. Per « veicolo» si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento. Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine loperazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti. Lautorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore. 4. Lautorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo. 5. La data a decorrere dalla quale è valida lautorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta dallautorità o dallorganismo competente dello Stato membro di stabilimento sullautorizzazione prima della sua utilizzazione.
Articolo 4 . I tasporti effettuati in base a unautorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme allautorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di questultima, allautorità o allorganismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciata lautorizzazione. Il modello del libretto figura nellallegato III.
Articolo 5
1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui allarticolo 7, lautorità o lorganismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km. Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nellallegato IV. 2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 6
1. Lesecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva lapplicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori: ? a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; ? b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui allarticolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio; ? c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi; ? d) durata della guida e del riposo; IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, larticolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE si applica alle prestazioni di cui allarticolo 1 del presente regolamento. 1? Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei traporti internazionali. 2? Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato Membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. 3? Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dellesperienza pratica, modificare lelenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.
Articolo 7
1? In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali allinterno di una determinata zona geografica, dovuta allattività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini delladozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti. 2? Ai fini del paragrafo 1 per: ? «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali allinterno di una determinata zona geografica» si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare uneccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dellofferta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per lequilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di tasporto di merci su strada; ? «zona geografica» si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o allinsieme dei territori di altri Stati membri. 3? Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui allarticolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dallarticolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/93, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo. 4? Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. 5? Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica. ? Il consiglio deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro tranta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa. ? Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. ? Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. ? Se entro il temine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva. ? Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 8
1? Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per lapplicazione del presente regolamento. 2? Fatte salve le azioni penali lautorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso nel suo territorio infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni e conformemente al paragrafo 3. 3? Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa linfrazione. Qualora venga presentata unautorizzazione di cabotaggio falsificata, il documento falsificato viene immediatamente ritirato e trasmesso al più presto allautorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore. 4? Lautorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione. ? In caso di infrazione grave o ripetuta, lautorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta lopportunità di applicare una sanzione approppriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi che le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate allinfrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo a dette sanzioni. ? La sanzione adottata dallautorità competente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dellautorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada. ? Lautorità competente dello Stato membro di stabilimento può altresì, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore in questione ad un organo nazionale competente. ? Essa informa lautorità competente dello Stato membro ospitante delle decisioni adottare in conformità dei commi precedenti.
Articolo 9
Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di unautorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonchè contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dallautorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative allesecuzione del presente regolamento.
Articolo 11
Ogni due anni e, per la prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullapplicazione del presente regolamento.
Articolo 12
1? Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994. 2? Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui allarticolo 2 cessa di essere applicabile il 1° luglio 1998. 3? A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui allarticolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. ? Se del caso la Commissione presenta al Consiglio, tenedo conto dellesperienza acquisita, dellevoluzione del mercato dei trasporti, nonchè dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e alladeguamento delle misure di salvaguardia di cui allarticolo 7.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo addì 25 ottobre 1993
Cee
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